TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 73
Testo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 131 del 7 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione». (12A08496)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
1. I termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni. 2. I termini previsti dall’art. 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno. (( 3. All’art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validita’ fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’art. 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validita’ a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonche’ le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.»; b) dopo il comma 12-bis e’ inserito il seguente:
«12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’art. 61, commi 4 e 5.»; c) il comma 14 e’ sostituito dai seguenti:
«14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’art. 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. 14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma e’ effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’art. 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.»; d) dopo il comma 21 e’ inserito il seguente:
«21-bis. In relazione all’art. 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento». 3-bis. Resta ferma la validita’ dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, gia’ riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’art. 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.