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Norme Tecniche per le Costruzioni, ricorso dei geologi al Tar contro il decreto 17 gennaio 2018

Inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali

Norme Tecniche per le Costruzioni: il ricorso dei geologi al Tar
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Con la circolare n. 428 del 1° giugno 2018, il Consiglio nazionale dei Geologi conferma che in data 20 aprile scorso è stato promosso il ricorso al Tar Lazio per l’annullamento dei paragrafi 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti previsioni similari, delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» – decreto del 17 gennaio 2018 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell’interno e il capo dipartimento della protezione civile (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 Serie generale) – oltre che ad ogni altro atto presupposto, istruttorio, prodromico, connesso e conseguenziale, ove lesivo ed ancorché non conosciuto.

I motivi del ricorso sono, in sintesi, i seguenti:

  • violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» possono legittimamente disporre;

  • violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

  • violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

  • violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

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