Se ne sta discutendo da mesi. Le opere di urbanizzazione primaria rientrano tra le competenze degli architetti, come indica il CNAPPC, o sono un esclusiva competenza professionale degli ingegneri, come chiede il CNI e come a sentenziato il TAR del Lazio?
La risposta non può sicuramente essere facile, e la recente circolare pubblicata dal Consiglio Nazionale Ingegneri in data 30 settembre 2020 è solo l’ultimo tassello di una storia che (quasi) infinita.
Come detto, il CNI si è nuovamente espresso sulla questione delle competenze professionali concorrenti ed esclusive di ingegneri e architetti e più precisamente sull’annoso tema della progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Sul tema, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Consiglio degli Ingegneri sembrano non riuscire a trovare una quadra.
La recentissima circolare ripercorre a ritroso tutte le ‘tappe’ della diatriba professionale.
La questione nasce con un’altra sentenza, la numero n. 170 del 2020 con la quale il TAR del Lazio ribadiva un datato normativo indicando come esclusive degli ingegneri le competenze professionali in materia di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
La sentenza, come era ovvio immaginare, non ha tardato a scatenare le ire e le rimostranze degli architetti, che con tale decisione si sono visti derubare di una parte importante delle loro mansioni e hanno pubblicato a loro volta una circolare, la numero 92 del 27 luglio 2020 in cui “smentivano” il TAR citando un’ulteriore sentenza, questa volta emanata dal Consiglio Di Stato con la quale si riteneva NON FONDATA (priva di fondamento) la decisione del tribunale amministrativo della Regione Lazio.
Il Cni ha poi ribattuto, inasprendo i toni, e sottolineando come (l’atteggiamento del CNAPPC ndr) fosse tecnicamente inesatto e fuorviante. “far passare una mera ordinanza cautelare come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio come una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di primo grado è un atteggiamento inesatto e fuorviante”.
La questione quindi, anche alla luce delle ultime pesanti affermazioni “a prescindere dall’esito del futuro giudizio di merito. Il CNI ricorda inoltre che, in ogni caso, la decisione finale del giudice amministrativo “non influenzerà il consolidato assetto delle competenze professionali, che vede i professionisti Ingegneri unici legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente connesse ad un fabbricato” non sempre preannunciarsi di facile soluzione.
Quali sono le opere di urbanizzazione primaria oggetto della controversia giurisprudenziale?
Ad specifcare quali sono esattamente le opere di urbanizzazione primaria è la stessa legge che nella Legge 29 settembre 1964, n. 847 elenca:
Sono opere d’urbanizzazione primaria ex legge 29 settembre 1964, n. 847):
- le strade a servizio degli insediamenti e gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti considerati edificabili;
- gli spazi per sosta e parcheggio degli autoveicoli, che devono essere progettati in base alle esigenze degli edifici dell’area;
- condotti di raccolta e scarico acque luride (nere), gli allacciamenti alla rete principale urbana e gli impianti di depurazione;
- la rete idrica e tutti i collegati eventuali per garantire la corretta funzionalità della stessa;
- i manufatti necessari a garantire una corretta distribuzione u funzionalità della rete elettrica;
- la rete del gas uso domestico;
- le centralina utilizzate dalla rete telefonica, anche quelle ad uso degli uffici;
- gli impianti di illuminazione pubblica;
- la progettazione delle aree verdi e delle aree di servizi pertinenti a singoli edifici.
All’elenco sopra scritto dobbiamo poi aggiungere, per completare la definizione di opere di urbanizzazione primaria:
- gli impianti cimiteriali, compresi gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri;
- i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti.