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Proposte emendative aniem al codice appalti

Di seguito lo stralcio del Documento trasmesso ai competenti Organi Istituzionali con gli emendamenti relativi alle aggregazioni di imprese.

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In allegato le proposte emendative Aniem al Codice Appalti (Codice D.lgs. 50/2016).

Di seguito lo stralcio del Documento trasmesso ai competenti Organi Istituzionali con gli emendamenti relativi alle aggregazioni di imprese.

  • Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

  • All’articolo 47, il comma 2 è sostituito con il seguente

Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), le qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, nonché i requisiti di cui all’art. 84, comma 7, vengono sommati in capo al consorzio. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel periodo di cui all’art. 84, comma 7, lett. a), è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 93, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.

La vigente formulazione dell’articolo 47 pone problemi applicativi alla disciplina della qualificazione del consorzio stabile, rischiando di indebolire il potenziale incentivante all’aggregazione, che è ratio costitutiva dell’istituto.

L’eventuale riferimento alla somma dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi delle singole consorziate, e non alla somma delle qualificazioni possedute dalle stesse, rischia di limitare al ribasso le classifiche raggiungibili dal consorzio.

Parallelamente, si reinserisce il metodo di calcolo della cifra d’affari del consorzio sulla somma delle cifre d’affari di ciascuna consorziata, con incrementi percentuali, nel senso già specificato nella Determinazione AVCP n. 11/2004 del 9 giugno 2004, recante “Atto di indirizzi integrativi sulla natura e sulla qualificazione dei consorzi stabili”. Solo così si permette pienamente al consorzio stabile di accrescere, con il tempo, i requisiti di qualificazione.

Il meccanismo di partecipazione alle gare, e preordinatamente ad esso quindi il sistema di qualificazione, dovrebbero garantire la selezione del concorrente in grado di assicurare alla Pubblica Amministrazione le migliori previsioni di risultato in termini di ottimale realizzazione dell’opera: occorre quindi attivare in sede di qualificazione meccanismi che incentivino l’operatore economico a fornire prestazioni di qualità per raggiungere standard di qualificazione più elevati e poter quindi competere all’aggiudicazione di affidamenti di valore crescente.

  • Art. 105 Subappalto

  • All’articolo 105, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

20.bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prestazioni affidate dai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) alle imprese indicate già nella domanda di partecipazione o nell’offerta con cui abbiano stipulato un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato, in qualunque forma, alla gara.

I consorzi stabili provvedono al deposito, presso la stazione appaltante, di copia autentica del contratto di rete, del contratto di ripartizione lavori e prestazioni e della dichiarazione attestante il possesso da parte dei componenti dell’aggregazione dei requisiti di ordine generale prescritti dal presente codice, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni stesse.

Resta ferma la responsabilità solidale del consorzio nei confronti della stazione appaltante in relazione ai lavori e alle prestazioni eseguite dalle imprese indicate nel contratto di rete.

Il contratto di rete è un’opportunità irrinunciabile per garantire concorrenza, crescita qualitativa e competitività delle imprese sul mercato.

 

Aniem ritiene che sia necessario prevedere una regolamentazione in grado di esaltare la specificità del contratto di rete, soprattutto nella fase esecutiva dell’appalto, favorendo una sinergia con il consorzio stabile che garantirà la stazione appaltante senza intaccare la quota subappaltabile e comunque nel rispetto delle garanzie di qualificazione e moralità generalmente previste.

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