Qualifiche professionali di architetto in Ue, si va verso il riconoscimento automatico
Importante pronunciamento della Corte di giustizia europea riguardo le qualifiche professionali degli architetti
Con la sentenza del 16 aprile 2015, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’annosa questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia incentrata proprio sul riconoscimento delle qualifiche professionali avvenuta tra l’Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer – commissione per l’iscrizione presso l’Ordine degli architetti del Land di Baviera – e un cittadino tedesco, il quale dal 2007 esercita in Austria l’attività di perito edile, e che risiede sia in Baviera sia in Austria, e che nel 2008 ha presentato presso la Bayerische Architektenkammer domanda di iscrizione all’albo dei prestatori di servizi esteri dell’Ordine degli architetti del Land di Baviera.
Secondo la Corte europea, il professionista che ha intentato la causa intenderebbe beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, tra cui le qualifiche professionali, di cui al capo I del titolo III della direttiva 2005/36/CE , oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale».
E qui sorgono ovviamente i primi grossi problemi! Come definire infatti la nozione stessa di ragione specifica ed eccezionale?
La nozione di «ragione specifica ed eccezionale» si riferisce, o si dovrebbe riferire secondo la corte europea, alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all’allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva.
La corte ha comunque dichiarato che il richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l’accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante.
La sentenza avrà sicuramente ripercussioni enormi anche in ambito italiano dove il dibattito sulle competenze e qualifiche professionali tra geometri, architetti e ingegneri sembra non avere mai fine.
La corte, con una sentenza che farà certamente giurisprudenza, ha dichiarato che la nozione di «architetto», ma avrebbe potuto essere anche quella di ingegnere, geometra, quello che conta ai fini dell’importanza legale è l’impostazione mentale della corte, deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante.
In pratica un geometra italiano dovrebbe, il condizionale è d’obbligo ovviamente, non poter chiedere il riconoscimento in uno stato estero, perche in uno stato estero la sua figura non esiste.
Detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti.