Una nuova sentenza (ri)definisce i ruoli di architetti e ingegneri.
Leggi la sentenza del TAR Campania 2024 che chiarisce i confini di competenze di architetti e ingegneri sulla progettazione di opere di viabilità, sistemi idrici, depurazione, fognature e impianti di illuminazione.
In un’epoca in cui le competenze professionali sono sempre più delineate e specifiche, una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, ha riportato in luce una questione di non poco conto riguardante la distinzione delle competenze tra architetti e ingegneri. Con la sentenza numero 349, emessa il 2 febbraio 2024, il TAR ha chiarito una volta per tutte i confini entro i quali architetti e ingegneri possono operare, in particolare per quanto riguarda la progettazione di opere di viabilità, sistemi idrici, depurazione, fognature e impianti di illuminazione.
Leggi la sentenza del TAR Campania 2024 che chiarisce i confini di competenze di architetti e ingegneri sulla progettazione di opere di viabilità, sistemi idrici, depurazione, fognature e impianti di illuminazione.
Il cuore della questione affonda le sue radici in un regolamento storico, il regio decreto 2537 del 1925, che già tentava di tracciare una linea tra le due professioni. Tuttavia, nonostante la chiarezza legislativa, le zone d’ombra non sono mai state del tutto dissolte, portando così a interpretazioni talvolta discordanti.
Il caso esaminato dal TAR.
Il caso specifico esaminato dal TAR riguardava un appalto per lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica in un comune della provincia di Avellino. La controversia è scaturita quando un’impresa, arrivata seconda nella gara d’appalto, ha sollevato obiezioni sull’ammissibilità della proposta tecnica presentata dalla concorrente che si è aggiudicata l’appalto. Il nocciolo della disputa stava nel fatto che l’offerta vincitrice era stata firmata da un architetto, il quale, secondo la ricorrente, non avrebbe avuto le competenze necessarie per firmare progetti relativi ad impianti elettrici.
Normative e precedenti giurisprudenziali.
I giudici hanno sottolineato che, secondo le normative e i precedenti giurisprudenziali, la progettazione di opere che non siano strettamente legate a singoli edifici civili spetta esclusivamente agli ingegneri. Ciò include una vasta gamma di infrastrutture come strade, acquedotti, sistemi di depurazione, reti fognarie e impianti di illuminazione.
Nonostante ciò, esiste una certa flessibilità quando si tratta di progetti che sono direttamente collegati o che servono esclusivamente singoli edifici. In questi casi, gli architetti possono estendere la loro competenza anche a tali ambiti, a patto che l’opera in questione sia considerata accessorio dell’edificio.
Questa sentenza si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sull’ambito di competenza degli architetti rispetto agli ingegneri, un tema che ha visto numerose evoluzioni nel corso degli anni. Il Consiglio di Stato, in diverse occasioni, ha cercato di fornire ulteriori chiarimenti, riaffermando che la progettazione di opere non strettamente connesse con i singoli fabbricati è prerogativa degli ingegneri, salvo eccezioni ben definite che permettono agli architetti di operare in specifici contesti.
La decisione del TAR Campania ribadisce l’importanza di rispettare le competenze specifiche delle professioni nel settore della progettazione, sottolineando come una corretta interpretazione delle normative sia fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private.
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