Una nuova era per l’ambiente italiano, il Senato ha approvato le nuove disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 19 maggio, ha approvato definitivamente il ddl numero 1345-B, contenente le nuovissime impostazioni in materia di delitti contro l’ambiente
Il provvedimento approvato dal Senato della Repubblica nelle ultime settimane, ancora in attesa dell’approvazione relativa al GURI, mira a inasprire le pene in materia di delitti contro l’ambiente e migliorare la tutela di ambiente e paesaggio, considerati come beni fondamentali per il futuro dell’umanità.
Per rendere effettive queste modifiche è stato introdotto nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente.
Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove fattispecie delittuose:
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il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
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il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Il delitto e` definito, alternativamente, come: un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo;
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il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti; l’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi;
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i delitti contro l’ambiente di omessa bonifica (articolo 452-terdecies), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi; l’obbligo dell’intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.
Viene poi introdotto l’articolo 452-decies nel codice penale, disciplinando il c.d. ravvedimento operoso. In particolare, e` previsto che chi si adopera per evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; tali attività riparatorie dei luoghi devono avvenire “concretamente” e, in relazione alla tempistica, “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado”.
Va infine evidenziato come per le fattispecie di reato dell’inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell’impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, alla condanna per tali delitti consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, mentre per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, viene anche prevista l’applicazione di sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).