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I valori venali aree fabbricabili sono validi per l’accertamento dell’IMU.

Valori venali delle aree fabbricabili validi per l'accertamento IMU. Il caso e la decisione della corte di Giustizia Tributaria

I valori venali aree fabbricabili sono validi per l’accertamento dell’IMU.
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Valori venali aree fabbricabili validi per l’accertamento dell’IMU. Le norme che regolano l’uso dei terreni edificabili, definite attraverso una delibera del consiglio comunale, sono completamente applicabili anche nei procedimenti di verifica gestiti dall’ente amministrativo.

  1. La determinazione del’IMU può basarsi sulla valutazione dei valori venali della aree fabbricabili.
  2. La scelta della Corte Tributaria di secondo grado
  3. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Valori venali delle aree fabbricabili validi per l’accertamento IMU. Il caso e la decisione della corte di Giustizia Tributaria

I valori venali delle aree fabbricabili sono determinanti per l’accertamento dell’IMU e vengono stabiliti secondo normative ben definite. Queste normative sono formulate attraverso deliberazioni del consiglio comunale e applicate nei procedimenti di verifica fiscali dall’ente amministrativo. Questi valori venali servono come riferimenti standard per il calcolo dell’IMU e sono paragonabili alle indicazioni fornite da bollettini di quotazione di mercato o da rilevazioni statistiche come quelle dell’Istat, offrendo stime medie considerate affidabili.

Nella pratica, il contribuente ha la responsabilità di contestare questi valori presentando prove concrete, come perizie indipendenti, per dimostrare che il valore reale del terreno posseduto sia inferiore a quello stimato. Questa metodologia è stata sottolineata e confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana nella sentenza numero 126 del 25 gennaio 2024, basandosi su una decisione precedentemente assunta dai giudici tributari di primo grado.

La determinazione del’IMU può basarsi sulla valutazione dei valori venali della aree fabbricabili.

Un caso di rilievo si è verificato in un comune della provincia di Firenze, dove l’amministrazione ha emesso avvisi di accertamento IMU su alcuni terreni, basandosi sui valori venali delle aree edificabili. La società proprietaria dei terreni, non concordando con la valutazione dell’amministrazione, ha impugnato tali valutazioni davanti ai giudici tributari di primo grado, sostenendo che non riflettessero il vero valore di mercato.

La Corte Tributaria Provinciale di Firenze ha respinto il ricorso, motivando che l’accertamento del Comune era fondato su presupposti solidi sia di fatto che giuridici, supportati da una deliberazione di giunta chiara e dettagliata. L’amministrazione aveva utilizzato fonti ufficiali adeguate per la stima, inclusi i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Nella decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze è stato evidenziato che il potere regolamentare dei Comuni non si propone di valutare individualmente ogni area edificabile ma di fornire valori minimi per zone omogenee per ridurre il contenzioso e offrire riferimenti chiari ai contribuenti. Conformemente all’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, quando un Comune stabilisce il valore di un’area edificabile, il contribuente deve dimostrare con perizie tecniche eventuali discrepanze rispetto al valore reale.

La scelta della Corte Tributaria di secondo grado

Nonostante le argomentazioni presentate in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha confermato il rigetto dell’appello, validando le procedure dell’amministrazione e la decisione della Commissione di primo grado. La società non è riuscita a superare l’onere della prova, non avendo fornito elementi sufficienti a contraddire l’accuratezza dei valori venali determinati dal Comune. Questo caso enfatizza l’importanza di un fondamento solido nella determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili per l’accertamento dell’IMU e l’efficacia del quadro normativo in vigore.

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