Valutazione impatto ambientale: il consiglio dei ministri approva la nuova direttiva
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 10 Marzo, ha approvato nuova direttiva sulla “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)”.
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 10 Marzo, ha approvato nuova direttiva sulla “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)”.
Le nuove norme modificano l’attuale normativa al fine di:
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recepire fedelmente la direttiva europea relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
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efficientare le procedure al fine di innalzare i livelli di tutela ambientale,
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contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile. Questo grazie alla correzione delle criticità riscontrate da pubbliche amministrazioni ed imprese.
Viene sottolineato che il Decreto attua la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La disposizione inserisce una nuova definizione di “impatti ambientali“, in conformità con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sociale su: popolazione, salute umana, patrimonio culturale e il paesaggio.
Il Governo, nello specifico, comunica, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, i seguenti:
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la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
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la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
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una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta a circa 21 miliardi di euro;
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una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
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la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
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l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea.