martedì, Marzo 11, 2025
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Edilizia

Volume tecnico o abuso edilizio? Il TAR Lazio definisce i confini

La sentenza TAR Lazio n. 1794/2025 chiarisce i criteri per distinguere tra volumi tecnici e abusi edilizi, evidenziando l'importanza dei vincoli paesaggistici e urbanistici.

Volume tecnico o abuso edilizio? Il TAR Lazio definisce i confini
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La recente sentenza del TAR Lazio n. 1794/2025 stabilisce criteri precisi per distinguere tra volume tecnico legittimi e abuso edilizio, specialmente in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, evidenziando l’importanza di una corretta qualificazione edilizia.

  1. Il caso specifico: un presunto vano tecnico
  2. I criteri per identificare un volume tecnico
  3. L’importanza del vincolo paesaggistico
  4. La necessità di una corretta qualificazione
  5. Collaborazione tra geometra e architetto
  6. Autorizzazioni e permessi
  7. Accesso ai bonus ristrutturazione
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La sentenza TAR Lazio n. 1794/2025 chiarisce i criteri per distinguere tra volumi tecnici e abusi edilizi, evidenziando l’importanza dei vincoli paesaggistici e urbanistici.

La questione relativa ai volumi tecnici e alla loro esclusione dal calcolo della volumetria edificabile è spesso al centro di controversie tra proprietari e amministrazioni comunali. La recente sentenza del TAR Lazio n. 1794/2025 offre un’importante chiarificazione su questo tema, sottolineando che non ogni manufatto etichettato come “vano tecnico” può essere automaticamente escluso dalle normative urbanistiche e paesaggistiche.

Il caso specifico: un presunto vano tecnico

Nel caso esaminato, un proprietario aveva realizzato un manufatto in muratura, dichiarandolo come vano tecnico destinato a ospitare impianti tecnologici. Tuttavia, il Comune ha ritenuto l’opera abusiva, ordinandone la demolizione. Il proprietario ha impugnato questa decisione, sostenendo che il manufatto fosse essenziale per il funzionamento dell’abitazione e quindi esente da permesso di costruire.

I criteri per identificare un volume tecnico

Il TAR Lazio ha confermato l’ordine di demolizione, ribadendo i criteri fondamentali per qualificare un’opera come volume tecnico:

  • Funzione indispensabile: il volume deve ospitare impianti tecnologici essenziali per il funzionamento dell’edificio principale.​
  • Assenza di autonomia funzionale: il manufatto non deve essere utilizzabile per scopi diversi da quelli tecnici.​
  • Impatto territoriale minimo: le dimensioni devono essere tali da non alterare significativamente l’assetto del territorio.​

Nel caso in questione, è emerso che il manufatto non conteneva impianti tecnologici, ma era utilizzato come deposito per attrezzi. Inoltre, le sue dimensioni e la sua collocazione lo rendevano autonomo rispetto all’edificio principale, escludendolo dalla definizione di volume tecnico.

L’importanza del vincolo paesaggistico

Un ulteriore aspetto rilevante è la posizione del manufatto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il TAR ha sottolineato che in queste aree, qualsiasi opera richiede il parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio.​ L’assenza di tale parere impedisce la possibilità di sanare l’opera a posteriori.​

Anche interventi di modesta entità possono compromettere l’equilibrio paesaggistico e risultare incompatibili con le normative di tutela.​

Nel caso analizzato, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica ha reso inevitabile la demolizione del manufatto.

La necessità di una corretta qualificazione

Questa sentenza evidenzia l’importanza di una corretta qualificazione dei manufatti edilizi. È fondamentale che tecnici e proprietari:

  • Evitino definizioni improprie: non si dovrebbe utilizzare la qualifica di volume tecnico per giustificare la realizzazione di spazi con funzioni autonome.​
  • Verifichino la reale necessità: è essenziale accertare che il manufatto sia indispensabile per il funzionamento dell’edificio principale.​
  • Considerino i vincoli esistenti: la presenza di vincoli paesaggistici può influenzare significativamente la possibilità di realizzare o sanare determinate opere.​

La sentenza del TAR Lazio n. 1794/2025 ribadisce che le definizioni urbanistiche devono essere applicate con rigore, evitando interpretazioni forzate che possano compromettere la tutela del territorio e del paesaggio.

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