Volume tecnico o abuso edilizio? Il TAR Lazio definisce i confini
La sentenza TAR Lazio n. 1794/2025 chiarisce i criteri per distinguere tra volumi tecnici e abusi edilizi, evidenziando l'importanza dei vincoli paesaggistici e urbanistici.

La recente sentenza del TAR Lazio n. 1794/2025 stabilisce criteri precisi per distinguere tra volume tecnico legittimi e abuso edilizio, specialmente in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, evidenziando l’importanza di una corretta qualificazione edilizia.
- Il caso specifico: un presunto vano tecnico
- I criteri per identificare un volume tecnico
- L’importanza del vincolo paesaggistico
- La necessità di una corretta qualificazione
- Collaborazione tra geometra e architetto
- Autorizzazioni e permessi
- Accesso ai bonus ristrutturazione
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La sentenza TAR Lazio n. 1794/2025 chiarisce i criteri per distinguere tra volumi tecnici e abusi edilizi, evidenziando l’importanza dei vincoli paesaggistici e urbanistici.
La questione relativa ai volumi tecnici e alla loro esclusione dal calcolo della volumetria edificabile è spesso al centro di controversie tra proprietari e amministrazioni comunali. La recente sentenza del TAR Lazio n. 1794/2025 offre un’importante chiarificazione su questo tema, sottolineando che non ogni manufatto etichettato come “vano tecnico” può essere automaticamente escluso dalle normative urbanistiche e paesaggistiche.
Il caso specifico: un presunto vano tecnico
Nel caso esaminato, un proprietario aveva realizzato un manufatto in muratura, dichiarandolo come vano tecnico destinato a ospitare impianti tecnologici. Tuttavia, il Comune ha ritenuto l’opera abusiva, ordinandone la demolizione. Il proprietario ha impugnato questa decisione, sostenendo che il manufatto fosse essenziale per il funzionamento dell’abitazione e quindi esente da permesso di costruire.
I criteri per identificare un volume tecnico
Il TAR Lazio ha confermato l’ordine di demolizione, ribadendo i criteri fondamentali per qualificare un’opera come volume tecnico:
- Funzione indispensabile: il volume deve ospitare impianti tecnologici essenziali per il funzionamento dell’edificio principale.
- Assenza di autonomia funzionale: il manufatto non deve essere utilizzabile per scopi diversi da quelli tecnici.
- Impatto territoriale minimo: le dimensioni devono essere tali da non alterare significativamente l’assetto del territorio.
Nel caso in questione, è emerso che il manufatto non conteneva impianti tecnologici, ma era utilizzato come deposito per attrezzi. Inoltre, le sue dimensioni e la sua collocazione lo rendevano autonomo rispetto all’edificio principale, escludendolo dalla definizione di volume tecnico.
L’importanza del vincolo paesaggistico
Un ulteriore aspetto rilevante è la posizione del manufatto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il TAR ha sottolineato che in queste aree, qualsiasi opera richiede il parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio. L’assenza di tale parere impedisce la possibilità di sanare l’opera a posteriori.
Anche interventi di modesta entità possono compromettere l’equilibrio paesaggistico e risultare incompatibili con le normative di tutela.
Nel caso analizzato, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica ha reso inevitabile la demolizione del manufatto.
La necessità di una corretta qualificazione
Questa sentenza evidenzia l’importanza di una corretta qualificazione dei manufatti edilizi. È fondamentale che tecnici e proprietari:
- Evitino definizioni improprie: non si dovrebbe utilizzare la qualifica di volume tecnico per giustificare la realizzazione di spazi con funzioni autonome.
- Verifichino la reale necessità: è essenziale accertare che il manufatto sia indispensabile per il funzionamento dell’edificio principale.
- Considerino i vincoli esistenti: la presenza di vincoli paesaggistici può influenzare significativamente la possibilità di realizzare o sanare determinate opere.
La sentenza del TAR Lazio n. 1794/2025 ribadisce che le definizioni urbanistiche devono essere applicate con rigore, evitando interpretazioni forzate che possano compromettere la tutela del territorio e del paesaggio.
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