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Prestazioni energetiche degli edifici, dal 3 giugno con il Decreto Requisiti Minimi 2026 cambia il lavoro di progettisti e tecnici

Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2026: cosa cambia per prestazioni energetiche edifici, progettisti, impianti, ponti termici e ricarica elettrica

Prestazioni energetiche degli edifici, dal 3 giugno con il Decreto Requisiti Minimi 2026 cambia il lavoro di progettisti e tecnici
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Dal 3 giugno 2026 entrerà in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi. Non è un passaggio formale: per chi si occupa di prestazione energetica degli edifici, progettazione e certificazione, cambieranno criteri, verifiche e parametri operativi.

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Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2026: cosa cambia per prestazioni energetiche edifici, progettisti, impianti, ponti termici e ricarica elettrica

Nel settore se ne parla da mesi, e non a caso. Il decreto approvato il 28 ottobre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 interviene infatti su un impianto normativo che, fino a oggi, ha avuto come riferimento principale il DM 26 giugno 2015. Dal prossimo giugno, però, molte abitudini tecniche dovranno essere riviste.

Il punto non è solo normativo. Il nuovo testo incide sul lavoro quotidiano di chi progetta edifici, segue riqualificazioni, redige la relazione tecnica ex Legge 10 o si occupa di APE. Le novità toccano l’involucro edilizio, i ponti termici, il rendimento degli impianti, i sistemi di controllo, fino ad arrivare alla ricarica dei veicoli elettrici. Insomma, non cambia un dettaglio: cambia il modo in cui si valuta la qualità energetica di un edificio.

Non un semplice aggiornamento.

Definirlo un ritocco sarebbe riduttivo. Il decreto prova piuttosto a riorganizzare un ambito che negli anni, tra chiarimenti, interpretazioni e applicazioni non sempre uniformi, aveva finito per diventare più complesso del previsto.

La direzione è quella di un sistema più rigoroso, ma anche più coerente. Vengono aggiornati diversi parametri, si rivedono i criteri di confronto e si rafforza il collegamento con l’evoluzione della normativa europea in materia di efficienza energetica e decarbonizzazione. Per professionisti e imprese, questo significa una cosa molto concreta: servirà lavorare con più precisione e con strumenti aggiornati.

La data da tenere d’occhio è il 3 giugno 2026

Fino al 2 giugno 2026 continueranno a valere le regole oggi in uso. Dal giorno successivo entrerà invece in campo il nuovo impianto. La scadenza, di per sé, è chiara. Più delicata sarà la gestione della fase intermedia, soprattutto per chi ha pratiche già avviate o interventi in corso di definizione.

Per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno 2026 continuerà infatti a valere il regime precedente. Diverso il discorso per alcune varianti progettuali presentate dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, se in grado di incidere sulla prestazione energetica dell’edificio. In questi casi potrebbero applicarsi le nuove prescrizioni. Negli interventi di edilizia libera, invece, farà fede la disciplina vigente al momento dell’avvio dei lavori o della comunicazione.

Verifiche più severe sull’involucro edilizio

Una parte importante delle novità riguarda l’involucro edilizio. Qui il decreto interviene sui parametri dell’edificio di riferimento, cioè il modello teorico utilizzato per confrontare la prestazione dell’edificio reale. Può sembrare un aspetto molto tecnico, e lo è, ma le conseguenze pratiche saranno evidenti.

Le verifiche diventano più stringenti. Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti di primo livello cambiano, tra le altre cose, i valori ammissibili del coefficiente globale di scambio termico H’T. Nelle ristrutturazioni di secondo livello, invece, viene rivista l’impostazione dei controlli. Il risultato è abbastanza chiaro: si riduce lo spazio per letture troppo semplificate e aumenta il peso di un calcolo accurato.

Ponti termici sempre più centrali

Tra i temi che più faranno discutere c’è quello dei ponti termici. Per anni, in molti casi, sono stati trattati con approcci abbastanza standardizzati. Il nuovo decreto, invece, li porta molto più al centro della valutazione energetica.

La ragione è semplice: si cerca di avvicinare la verifica normativa al comportamento reale dell’edificio. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, nuove tipologie di ponti termici entrano tra i parametri da considerare nell’edificio di riferimento. Questo avrà effetti sulle verifiche di progetto, ma anche sulla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

Anche gli impianti peseranno di più nelle valutazioni

L’altro grande capitolo è quello degli impianti. Il nuovo testo aggiorna le prescrizioni che riguardano l’efficienza dei generatori, i sistemi ibridi, le pompe di calore e le verifiche stagionali sul rendimento.

Chi lavora in questo ambito sa bene che la prestazione finale di un edificio non dipende più solo dalla qualità dell’involucro. Conta sempre di più la capacità di integrare bene involucro, impianto e regolazione. Ed è proprio su questo che il decreto insiste: l’edificio va letto come un sistema complesso, non come la somma di parti separate.

BACS e automazione

Cresce anche il peso dei sistemi di automazione e controllo degli edifici, i cosiddetti BACS. Negli edifici non residenziali, oltre certe soglie di potenza impiantistica, questi sistemi diventano obbligatori.

Non è una novità marginale. Dice molto, anzi, della direzione presa dal legislatore: edifici più intelligenti, più monitorabili e più capaci di adattare il proprio funzionamento ai consumi reali. Oggi non basta più avere un edificio ben progettato sulla carta. Serve anche che quell’edificio sia in grado di gestire davvero l’energia in modo efficiente durante l’esercizio.

Ricarica elettrica

Il decreto aggiorna anche le prescrizioni sulle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici con posti auto, distinguendo tra nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti ed edifici esistenti, oltre che tra parcheggi pubblici e privati.

È un passaggio che conferma un dato ormai evidente: oggi la prestazione energetica degli edifici non può più essere letta soltanto in rapporto ai consumi tradizionali. L’edificio è sempre più connesso a un ecosistema più ampio, fatto di mobilità elettrica, fonti rinnovabili e nuovi carichi energetici. In questo senso, il decreto allarga anche la nozione stessa di edificio efficiente.

Un passaggio coerente con il percorso europeo

Il nuovo provvedimento non arriva dal nulla. Porta avanti una linea già tracciata dalla Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e dal suo recepimento nell’ordinamento italiano attraverso il Dlgs 192/2005, insieme ai successivi interventi normativi.

Il segnale, quindi, è coerente con quanto già visto negli ultimi anni: edifici più performanti, verifiche più rigorose, maggiore attenzione alla qualità energetica del costruito e una spinta progressiva verso la sostenibilità del patrimonio edilizio.

Cosa devono aspettarsi professionisti e imprese

Per chi lavora nel settore, il messaggio è piuttosto netto. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi alza il livello di complessità tecnica, ma alza anche la qualità attesa dei progetti. Dall’involucro ai ponti termici, dagli impianti ai BACS, fino alla ricarica elettrica, il decreto chiede un salto di precisione.

Nei prossimi mesi sarà quindi necessario prepararsi bene. Serviranno aggiornamento normativo, software adeguati, attenzione maggiore nella raccolta dei dati e un approccio progettuale meno standardizzato. Dal 3 giugno 2026, per chi si occupa di edilizia energeticamente efficiente, si aprirà davvero una fase nuova.

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