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Appalti pubblici nel mirino ANAC: la Delibera 106/2026 cambia le regole per architetti e gare di progettazione

Appalti pubblici: la Delibera ANAC 106/2026 chiarisce criteri premiali, parità di genere e valutazione nelle gare di architettura e ingegneria.

Appalti pubblici nel mirino ANAC: la Delibera 106/2026 cambia le regole per architetti e gare di progettazione
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La Delibera n. 106 del 24 marzo 2026 dell’ANAC interviene su una procedura di gara europea relativa all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e assume un valore che va ben oltre il singolo caso esaminato. Il provvedimento mette infatti a fuoco alcuni nodi centrali nella costruzione e nella gestione delle procedure pubbliche: la corretta formulazione dei criteri premiali, la necessità di una valutazione coerente con quanto previsto dalla documentazione di gara e l’obbligo di inserire tra gli elementi di premialità anche la certificazione della parità di genere.

  1. Il criterio di prossimità territoriale e il limite delle formule generiche
  2. Perché il punteggio numerico da solo non basta
  3. La parità di genere entra stabilmente nella struttura delle gare
  4. Gli errori nella valutazione non sono una semplice irregolarità formale
  5. Un richiamo diretto anche alle gare PNRR e alla rigenerazione urbana
  6. Cosa cambia per architetti, ingegneri e studi tecnici
  7. Una Delibera che va oltre il singolo caso
  8. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Criteri premiali, prossimità territoriale, parità di genere e regole di valutazione: la Delibera n. 106 del 24 marzo 2026 richiama l’attenzione sulla qualità delle gare nei servizi di architettura e ingegneria.

La Delibera si inserisce nel quadro del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare sull’art. 108, comma 7, che disciplina i criteri di aggiudicazione.

Il punto chiave è uno:
i criteri di valutazione non possono essere lasciati alla discrezionalità della commissione, ma devono essere:

  • predeterminati ex ante
  • misurabili
  • trasparenti e verificabili

Questo principio, già presente nella normativa, viene rafforzato da ANAC con un approccio molto più operativo e “sanzionatorio”.

L’Autorità ricorda inoltre che la lex specialis di gara non può limitarsi a enunciare formule generiche o criteri astratti, ma deve mettere gli operatori economici nelle condizioni di comprendere in anticipo come verranno attribuiti i punteggi e quali aspetti saranno realmente valorizzati. In mancanza di questa chiarezza, la discrezionalità tecnica della commissione rischia di allargarsi oltre misura, con conseguenze che possono incidere sulla trasparenza della procedura e sulla stessa controllabilità dell’esito finale.

Il criterio di prossimità territoriale e il limite delle formule generiche

Uno dei punti più rilevanti affrontati da ANAC riguarda il criterio di prossimità territoriale, utilizzato come elemento premiale nella gara oggetto di vigilanza. In linea teorica, la Delibera non ne esclude l’utilizzo. Il problema nasce però quando questo criterio viene inserito nella documentazione di gara senza una definizione puntuale, senza una graduazione predeterminata e senza indicazioni concrete sugli elementi da valorizzare. Nel caso esaminato, il disciplinare si limitava ad affermare che sarebbe stata valutata positivamente la presenza di una sede operativa nell’ambito territoriale di realizzazione dell’opera, ma senza spiegare cosa dovesse intendersi davvero per vicinanza e senza chiarire come tale elemento dovesse pesare nella valutazione comparativa delle offerte.

È proprio questa genericità, secondo ANAC, a rendere problematico il criterio. Un operatore economico, leggendo una previsione così formulata, non è infatti in grado di sapere se saranno premiati la semplice disponibilità di una sede locale, la distanza chilometrica, il numero di risorse presenti in loco, i mezzi a disposizione o i tempi di reazione in fase esecutiva. Quando questi elementi non sono esplicitati in anticipo, la valutazione rischia di diventare opaca e difficilmente ricostruibile anche in un momento successivo. La Delibera afferma quindi un principio molto netto: il criterio della prossimità territoriale, proprio perché premiale, deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis, così da rendere comprensibile l’iter logico seguito dalla commissione e da evitare possibili arbitri nella fase valutativa.

Perché il punteggio numerico da solo non basta

La Delibera n. 106 del 24 marzo 2026 richiama poi un tema molto importante per chi segue le gare pubbliche dal lato tecnico e professionale: il rapporto tra punteggio numerico e motivazione. In presenza di criteri analitici, articolati e ben costruiti, il voto numerico può costituire una motivazione sufficiente, perché il percorso logico della commissione risulta già delimitato a monte dai parametri inseriti nella documentazione di gara. Ma quando i criteri sono generici, poco dettagliati o privi di una reale graduazione, il semplice numero non basta più a spiegare perché una proposta sia stata ritenuta migliore di un’altra.

ANAC ribadisce, anche richiamando giurisprudenza e linee guida, che quanto più i criteri sono dettagliati tanto più il punteggio può considerarsi autosufficiente. Al contrario, se il giudizio non è ancorato a parametri chiari, diventa necessaria una motivazione capace di rendere comprensibile il percorso valutativo seguito in concreto. È un passaggio decisivo, perché riguarda la possibilità di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione.

La parità di genere entra stabilmente nella struttura delle gare

Un altro profilo di forte interesse per il settore dei servizi di architettura e ingegneria riguarda la mancata previsione, nella gara esaminata, di un punteggio premiale legato al possesso della certificazione della parità di genere. La Delibera chiarisce che, ai sensi dell’art. 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, questo elemento non può essere considerato opzionale. La stazione appaltante deve prevederlo espressamente tra i criteri premiali, in coerenza con una linea normativa e interpretativa che attribuisce sempre maggiore rilevanza agli assetti organizzativi dell’impresa e alle politiche aziendali orientate all’equità e all’inclusione.

Il significato di questo passaggio va oltre il piano formale. Per ANAC, la valorizzazione della certificazione di parità di genere risponde a una finalità precisa: premiare gli operatori che hanno già adottato misure concrete e verificabili in questa direzione. Non si tratta quindi di un dettaglio accessorio, ma di un criterio che entra pienamente nella logica delle gare pubbliche contemporanee, sempre più attente anche a profili organizzativi e sociali oltre che strettamente tecnici ed economici. Per studi professionali, società di ingegneria e raggruppamenti temporanei, questo significa che la struttura interna dell’organizzazione diventa sempre più rilevante nella costruzione della competitività in gara.

Gli errori nella valutazione non sono una semplice irregolarità formale

La n. 106 del 24 marzo 2026 affronta anche una terza criticità di notevole rilievo: l’errata attribuzione dei punteggi, sia nell’offerta tecnica sia in quella economica. Dall’esame della documentazione è emerso che, in più punti, la commissione ha operato in difformità rispetto a quanto previsto dal disciplinare, modificando di fatto i pesi di alcuni criteri e utilizzando modalità di calcolo non coerenti con le regole stabilite a monte. Successivamente l’amministrazione ha proceduto a una rettifica, affermando che la graduatoria finale era rimasta invariata. ANAC, però, sottolinea che questo non basta a neutralizzare il problema.

Il punto, infatti, non è soltanto l’esito finale della gara, ma il corretto svolgimento dell’intera procedura. Quando i criteri vengono applicati in modo difforme rispetto a quanto predeterminato, la valutazione si sposta fuori dal perimetro di legalità e prevedibilità che la lex specialis avrebbe dovuto garantire. Anche se le posizioni in graduatoria non cambiano, resta il fatto che i singoli punteggi sono stati costruiti su una base diversa da quella inizialmente comunicata ai concorrenti. Per ANAC, questo incide sulla regolarità sostanziale della procedura e impone una riflessione più ampia anche sulle eventuali misure di autotutela che la stazione appaltante può essere chiamata a valutare.

Un richiamo diretto anche alle gare PNRR e alla rigenerazione urbana

Il contesto in cui si colloca la Delibera rende il provvedimento ancora più significativo. La procedura riguardava infatti servizi connessi a un progetto di rigenerazione urbana e si inseriva in un quadro di particolare complessità amministrativa, nel quale il fattore tempo e la corretta gestione delle risorse pubbliche assumono un peso decisivo. Tuttavia, ANAC afferma con chiarezza che l’urgenza non può trasformarsi in una giustificazione per criteri costruiti male, regole poco chiare o punteggi attribuiti in modo incoerente. Proprio nei contesti più delicati, come quelli connessi ai finanziamenti strategici, la qualità della procedura deve essere ancora più elevata.

La Delibera, sotto questo profilo, parla non soltanto al caso concreto ma a tutto il sistema delle gare pubbliche nei servizi tecnici. Il messaggio è che la buona amministrazione passa anche dalla precisione con cui vengono scritti i disciplinari, dalla coerenza con cui le commissioni applicano le regole e dalla capacità degli enti di prevenire contenziosi e criticità già nella fase di impostazione della gara.

Cosa cambia per architetti, ingegneri e studi tecnici

Per il mondo della progettazione, il provvedimento ANAC rappresenta un segnale molto chiaro. Chi partecipa alle gare deve oggi prestare ancora più attenzione non solo ai requisiti soggettivi e ai contenuti dell’offerta tecnica, ma anche alla qualità giuridica e tecnica della documentazione di gara. Un criterio formulato in modo vago, un punteggio premiale poco chiaro o una struttura valutativa incoerente non sono semplici aspetti secondari: possono incidere direttamente sulle condizioni di concorrenza e sulla stessa affidabilità della procedura.

Per gli architetti, in particolare, la Delibera richiama l’importanza di leggere le gare in modo sempre più strategico. Non basta verificare se un bando è interessante sotto il profilo economico o professionale. Occorre anche interrogarsi sulla tenuta dei criteri, sulla chiarezza della lex specialis e sulla presenza di elementi premiali conformi al Codice. Allo stesso tempo, cresce il peso di fattori organizzativi come la certificazione della parità di genere, destinati a diventare parte integrante del posizionamento competitivo degli operatori economici.

Una Delibera che va oltre il singolo caso

La conclusione cui arriva ANAC è netta: le criticità accertate sono gravi e hanno inciso sul corretto svolgimento della procedura, rimettendo alla stazione appaltante le valutazioni conseguenti da assumere anche alla luce dei principi generali della materia. In prospettiva, l’invito è quello di un rigoroso rispetto della normativa vigente e di una maggiore attenzione nella costruzione delle future gare.

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