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Divieto di frazionamento artificioso degli incarichi di progettazione

Divieto di frazionamento artificioso degli incarichi di progettazione
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Secondo l’Anac, il frazionamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura non può essere usato per eludere le soglie europee, salvo casi particolari giustificati. Le stazioni appaltanti devono rispettare rigorosamente i criteri per calcolare l’importo totale di un appalto pubblico, senza frammentazioni irregolari, mantenendo un processo trasparente e coerente. Ecco i punti chiave dell’intervento dell’Anac in merito al rispetto delle normative sugli appalti pubblici.

L’Anac ribadisce il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi di ingegneria e architettura, garantendo trasparenza negli appalti e rispetto delle soglie europee.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente pubblicato un Comunicato del Presidente in cui chiarisce come affrontare il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. La normativa è molto chiara: le stazioni appaltanti devono considerare l’importo complessivo pagabile per ogni incarico, senza frammentare artificialmente i contratti per aggirare le soglie comunitarie. Questo principio si applica, salvo ragioni oggettive, per tutti gli incarichi connessi alla progettazione, un settore che comprende sia la fase di progettazione tecnica che quella esecutiva.

L’Anac ha specificato che queste indicazioni non riguardano l’equo compenso né trattano il coordinamento tra il nuovo Codice Appalti (Dlgs. 36/2023) e la normativa sull’equo compenso, lasciando tali questioni alla futura Cabina di Regia.

Dal 1° gennaio 2024, le nuove soglie europee saranno applicate per gli appalti di progettazione: 143.000 euro per le Autorità centrali e 221.000 euro per le Amministrazioni sub-centrali. Queste cifre impongono un’attenzione particolare da parte delle stazioni appaltanti per garantire che gli importi vengano calcolati correttamente e non divisi in modo artificioso.

L’Anac ha richiamato le disposizioni del Codice Appalti, specificamente gli articoli 14, 41 e 114 e l’Allegato I.13, che regolamentano il calcolo e la gestione degli appalti pubblici. L’articolo 14 sottolinea che l’importo stimato, comprensivo di tutte le opzioni o eventuali rinnovi previsti, deve essere considerato nella sua interezza e non frammentato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che lo giustifichino. Questo approccio si allinea con la normativa europea, volta a garantire la trasparenza e a prevenire comportamenti elusivi.

Inoltre, l’articolo 41 introduce un ulteriore livello di controllo, stabilendo che, salvo eccezioni motivate, il progetto esecutivo deve essere realizzato dallo stesso soggetto che ha preparato la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Anche le disposizioni sui corrispettivi progettuali, stabilite nell’Allegato I.13, sono parte integrante di questo processo, poiché mirano a garantire una coerenza tra le varie fasi di progettazione.

L’articolo 114 del Codice prevede che, in caso di mancanza di competenze interne o per opere complesse, le stazioni appaltanti possano affidare a soggetti esterni gli incarichi di Direzione Lavori o coordinamento della sicurezza. Questa disposizione è particolarmente rilevante per i progetti di grande valore, poiché incarichi tecnici di questo tipo richiedono competenze specialistiche che non sempre sono disponibili internamente.

Secondo l’Anac, è preferibile un affidamento congiunto delle varie fasi della progettazione per garantire una maggiore coerenza progettuale e ridurre il rischio di frazionamenti irregolari. La norma mira a evitare l’elusione del divieto di frazionamento, stabilendo che le stazioni appaltanti devono sommare gli importi stimati di ciascun servizio per determinare il valore complessivo dell’appalto. Solo così è possibile applicare le corrette procedure previste dal Decreto Parametri bis.

Le Linee Guida Anac n. 1 ribadiscono come le stazioni appaltanti debbano definire con precisione il proprio fabbisogno, in particolare quando si procede a suddividere gli appalti in lotti. La suddivisione in lotti può essere ammessa solo per motivi oggettivi e sempre nel rispetto dei principi di corretta programmazione previsti dall’art. 37 del Codice.

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