Gare d appalto aperte anche alle fondazioni: nuovi competitor per gli architetti
Nuovi concorrenti per gli studi di architettura. La UE ammette la partecipazione delle fondazioni alle gare d appalto
Nuovi concorrenti per gli studi di architettura. La UE ammette la partecipazione delle fondazioni alle gare d appalto
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza dell’11 giugno 2020, C-219/19 ha aperto un nuovo fronte di scontro sul terreno delle gare d’appalto dando accesso alla partecipazione anche alle fondazioni.
“Anche le Fondazioni possono partecipare alle gare d appalto – si legge nella sentenza – in quanto considerati come operatori economici”
Gare d’appalto aperte anche alle fondazioni: nuovi concorrenti per architetti e ingegneri
Tutto nasce dalla domanda di pronuncia pregiudiziale inviata alla Corte di giustizia dell’Unione Europea da parte del Tribunale Amministrativo della regione Lazio. La domanda inviata in Lussemburgo chiedeva alla corte di esprimersi riguardo sull’interpretazione del considerando 14, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
La sentenza è arrivata lo scorso 18 gennaio 2021. In questa data infatti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha stabilito un modifica che fare sicuro scalpore nel settore delle gare d’appalto.
La sentenza infatti ha disposto la cancellazione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, o per meglio dire ha disposto la disapplicazione di tale elenco “nella misura in cui non include gli enti che, senza scopo di lucro e in forma diversa dalla associazione/società di professionisti, siano in grado di fornire prestazioni professionali di architettura e ingegneria”.
Come conseguenza, viene disposto anche l’annullamento della nota Anac datata 15 febbraio 2018.
La nota infatti, a una lettura approfondita, si scopre che conteneva l’affermazione giuridicamente non corretta (alla luce della sentenza di cui stiamo discutendo) secondo cui “le fondazioni NON rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici, in seguito Codice)”.
Gare d’appalto aperte anche alle fondazioni. Perché le fondazioni possono essere considerate Operatori Economici?
Rispondiamo subito affermativamente alla domanda. Si le fondazioni possono essere considerate come operatori economici, nonostante il parere negativo espresso in precedenza da ANAC.
Con la sentenza dell’11 giugno 2020 infatti la Corte di Giustizia europea ha stabilito come (citiamo testualmente) “l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi d’ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale a offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.”
Come conseguenza di questa interpretazione quindi, la Corte ha ricordato che, si, gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o non autorizzare alcune categorie specifiche di operatori economici a partecipare e fornire prestazioni professionali tramite gare d appalto (in particolare ricorda la Corte per quanto riguarda le attività volte alla didattica e alla ricerca).
Tuttavia, precisa la corte della UE, nonostante questo diritto d’indicare precise categorie di professionisti, gli Stati Membri NON possono vietare alle Fondazioni di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto la prestazione degli stessi servizi.