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Appalti

Modifiche alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione

Con il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, è stata pubblicata la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

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Con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (in G.U.R.I. 8 giugno 2016 n. 132) è stata pubblicata la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con tale testo vengono adeguate le disposizioni in tema di trasparenza ed anticorruzione, in particolar modo per gli ordini professionali.

L’articolo 2-bis individua l’ambito di applicazione della normativa, stabilendo che “per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; al comma 2 specifica che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui sopra, “si applica, in quanto compatibile, agli ordini professionali”.

Con le modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013, viene previsto all’art. 1-ter che l’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per gli ordini e collegi professionali. E’ in concreto il PNA 2016, già pubblicato dall’ANAC come documento di consultazione .

Con le modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è soppresso l’obbligo di redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, rimanendo solo il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Con l’articolo 14  relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali, viene poi previsto tale obbligo di pubblicazione solo per lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Con modifica all’articolo 33 del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione, è stato aggiunto l’obbligo di pubblicare i tempi di pagamento relativi anche alle prestazioni professionali, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

 

Occorrerà verificare l’impatto di tali nuove disposizioni, verificandone in che modo incida la loro applicazione.

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