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Edilizia

In quale condizioni, installare una pergotenda rientra in edilizia libera?

Pergotenda Edilizia Libera: l’installazione di una pergotenda potrebbe rientrare nelle fattispecie considerate edilizia libera?

Pergotenda edilizia libera? Nuove indicazione dal Consiglio di Stato
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Pergotenda edilizia libera? Da quando sono state elencate le fattispecie dei lavori rientranti in edilizia libera, ci si è confrontati più volte su quali interventi specifici considerare tali.

Recentemente una nuova sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta per chiarire la materia, nello specifico è intervenuta per meglio definire le situazioni in cui una l’installazione di una pergotenda può essere considerata edilizia libera. Ma andiamo con ordine e vediamo quanto è stato messo nero su bianco dal CdS.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 3393/2921 ha evidenziato come l’installazione di una pergotenda possa essere considerata come rientrante tra gli interventi cosiddetti di edilizia libera e quindi non soggetta alla richiesta di uno specifico permesso edilizio. Edilizia libera quindi, ma solo se in presenza di determinate condizioni.

Pergotenda edilizia libera: quando installare una pergotenda senza permessi?

Per definire le situazioni rientranti in edilizia libera, il Consiglio Di Stato ha utilizzato una sentenza di qualche anno fa, dove si legge che “non possono essere considerati come nuove costruzioni i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini e dotati di una propria autonomia funzionale”.

Una norma che se analizzata secondo la fattispecie concreta del caso esaminato dal CdS ci farebbe affermare che “non possono essere considerate nuove costruzioni i gazebo, i pergolati e le tettoie ‘leggere’ non tamponate lateralmente su almeno tre lati aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile”.

Secondo il Consiglio di Stato quindi le pergotende essendo semplici manufatti realizzati solo per creare un riparo “temporaneo” dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione” non sarebbero soggetto alla richiesta di permessi per essere realizzate e quindi rientrerebbero a pieno titola tra i lavori di edilizia libera.

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