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Appalti

Codice Contratti, ANAC chiede semplificazioni per i piccoli appalti

Con l’atto di segnalazione n. 2/2020 l’Anac ha sottoposto a Governo e Parlamento due osservazioni in ordine a modifiche occorrenti per semplificare il Codice dei Contratti.

Codice Contratti, ANAC chiede semplificazioni per piccoli appalti
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Con l’atto di segnalazione n. 2/2020 l’Anac ha sottoposto a Governo e Parlamento due osservazioni in ordine a modifiche occorrenti per semplificare il Codice dei Contratti: l’eliminazione dell’obbligo di cauzione del 2% per i piccoli appalti sotto i 40mila euro e di pubblicazione dell’avviso post aggiudicazione negli affidamenti diretti.

La prima richiesta riguarda l’art. 93 comma 1 che prevede a corredo delle offerte concorrenti una garanzia fideiussoria (detta anche provvisoria), del 2% del prezzo a base di gara e che detta garanzia possa essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione provvisoria ha la funzione di assicurare la serietà e l’attendibilità dell’offerta nei casi in cui l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto d’appalto o qualora il concorrente sia escluso dalla gara a causa del mancato possesso dei requisiti di ammissione.

Il Codice dei contratti già riconosce alla stazione appaltante la facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria nelle ipotesi di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000. Tale facoltà non può essere applicata a fattispecie analoghe, quali, ad esempio, le procedure aperte bandite da soggetti aggregatori, comprendenti lotti di importi minimali. Per tali procedure, quindi, la stazione appaltante è obbligata a richiedere la cauzione provvisoria, sebbene la richiesta potrebbe rivelarsi sproporzionata rispetto al beneficio atteso. Di qui la richiesta dell’ANAC di estendere la facoltà di non richiedere la cauzione del 2% sotto i 40mila euro «a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata».

La seconda osservazione presentata dall’Anac concerne l’obbligo dell’avviso di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.

L’Autorità ritiene tuttavia, che nel caso degli affidamenti diretti, la pubblicazione dell’avviso di post-informazione potrebbe rivelarsi “un inutile appesantimento”. Le informazioni contenute in tale documento sarebbero un duplicato di quelle già presenti nella determina a contrarre. Quindi ANAC suggerisce la modifica l’articolo 36, comma 2, lettera a) rendendo non obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati dell’affidamento per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

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