Fotovoltaico e centri storici: per gli architetti si apre una nuova fase progettuale
Fotovoltaico e centri storici, nuove regole per architetti su aree idonee, vincoli, Soprintendenza e integrazione degli impianti.

Per molto tempo parlare di fotovoltaico e centri storici ha significato entrare in un terreno complicato. Da una parte la necessità, sempre più urgente, di ridurre i consumi energetici degli edifici. Dall’altra il tema della tutela, del paesaggio urbano, delle coperture tradizionali, dei prospetti visibili dalle strade e dalle piazze.
- Dalla logica del divieto alla valutazione del progetto
- Il centro storico non è più un’area esclusa dalla transizione energetica
- Requisiti tecnici
- Regolamenti comunali
- Il parere della Soprintendenza e il peso della documentazione progettuale
- Beni culturali vincolati
- Integrazione architettonica
- Un’occasione per la riqualificazione energetica degli edifici storici
- Cosa valutare prima di presentare una pratica
- Meno automatismi, più responsabilità progettuale
- Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Fotovoltaico e centri storici, nuove regole per architetti su aree idonee, vincoli, Soprintendenza e integrazione degli impianti.
Il correttivo al Testo Unico Rinnovabili, entrato in vigore l’11 dicembre 2025, interviene proprio su questo punto. Non cancella il valore dei centri storici e non trasforma ogni tetto in una superficie automaticamente disponibile, ma cambia il presupposto di partenza. L’installazione di un impianto fotovoltaico in centro storico non può essere esclusa in modo astratto solo perché l’edificio ricade in zona A. Deve essere valutata nel merito, sulla base del progetto, del tipo di copertura, dell’impatto visivo e della presenza di eventuali vincoli.
Dalla logica del divieto alla valutazione del progetto
La novità principale introdotta dal nuovo quadro normativo riguarda la definizione di aree idonee. Gli edifici, le strutture edificate e le relative superfici esterne pertinenziali vengono ricompresi tra le superfici favorevoli all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Il punto più rilevante è che questa qualificazione non dipende dalla classificazione urbanistica dell’immobile. In termini pratici, anche un edificio collocato in zona A, quindi in un centro storico, può rientrare tra le superfici sulle quali installare pannelli fotovoltaici.
Questo non significa che ogni intervento sia automaticamente autorizzabile. Significa, piuttosto, che il divieto preventivo perde forza. Un regolamento comunale non può limitarsi a dire “no” al fotovoltaico perché l’immobile si trova nel nucleo antico. Serve una valutazione concreta, motivata e riferita al caso specifico.
Il centro storico non è più un’area esclusa dalla transizione energetica
Il cambio di prospettiva è evidente. I centri storici non vengono più trattati come ambiti completamente estranei alla transizione energetica, ma come parti del patrimonio edilizio esistente sulle quali è possibile intervenire con attenzione.
Questa impostazione ha una conseguenza importante: le coperture diventano superfici da leggere non solo dal punto di vista compositivo, ma anche energetico. Tetti, falde, volumi tecnici e pertinenze possono contribuire alla produzione di energia, purché l’intervento non comprometta il valore architettonico dell’edificio e il rapporto con il contesto.
Requisiti tecnici
La semplificazione prevista dal correttivo riguarda soprattutto gli impianti collocati sulle coperture esistenti. Il riferimento è agli impianti fotovoltaici con potenza fino a 12 MW, integrati sulla copertura dell’edificio o sulle relative pertinenze.
Per rientrare nel regime più favorevole, i moduli devono rispettare alcune condizioni precise. Devono seguire la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, non devono modificare la sagoma dell’edificio e non devono occupare una superficie superiore a quella della copertura disponibile.
Sono requisiti che, letti da un punto di vista progettuale, non rappresentano semplici adempimenti tecnici. Incidono direttamente sulla composizione dell’intervento. Un impianto allineato alla falda, complanare, ordinato e proporzionato avrà un impatto molto diverso rispetto a una soluzione sovrapposta, discontinua o visivamente frammentata.
Regolamenti comunali
Uno degli effetti più concreti della nuova disciplina riguarda i regolamenti edilizi comunali. In molti centri storici esistono ancora norme che vietano in modo generalizzato l’installazione dei pannelli solari o che la ammettono solo in condizioni molto limitate.
Con il nuovo assetto del TU FER, queste previsioni devono essere rilette con attenzione. Se gli edifici sono considerati dalla normativa statale come aree idonee per il fotovoltaico, un regolamento locale non può continuare a bloccare l’intervento in modo automatico, senza una motivazione riferita al progetto.
Il Comune conserva naturalmente un ruolo importante. Può indicare criteri di inserimento, prescrizioni tecniche, modalità di posa, cautele cromatiche e soluzioni compatibili con il decoro urbano. Ma un conto è governare la qualità dell’intervento, altro conto è vietarlo in modo generico.
Il parere della Soprintendenza e il peso della documentazione progettuale
Il rapporto con la Soprintendenza resta uno dei passaggi più delicati, soprattutto nei contesti di pregio. La nuova disciplina prevede che, negli interventi ricadenti in aree idonee, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica sia obbligatorio ma non vincolante.
La formulazione è importante, ma va interpretata con prudenza. Il fatto che il parere non sia sempre bloccante non significa che possa essere considerato marginale. Al contrario, proprio perché il procedimento lascia più spazio alla valutazione dell’amministrazione procedente, il progetto deve essere più convincente.
Una relazione paesaggistica generica rischia di indebolire la pratica. Molto più efficace è una documentazione capace di mostrare dove si colloca l’impianto, quanto è visibile, quale rapporto instaura con la copertura, quali alternative sono state considerate e perché la soluzione proposta risulta compatibile con il contesto.
Beni culturali vincolati
La semplificazione non vale per tutti gli immobili. Restano fuori dal regime più favorevole gli edifici sottoposti a vincolo diretto come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
È una distinzione decisiva. Un immobile in centro storico non è automaticamente un bene culturale vincolato. Può trovarsi in una zona di valore paesaggistico o in un ambito storico consolidato senza essere oggetto di un vincolo diretto. Diverso è il caso di un palazzo notificato, di un edificio monumentale o di un bene tutelato con provvedimento specifico.
Prima di avviare il progetto, la verifica documentale è quindi indispensabile. Occorre controllare strumenti urbanistici, piano paesaggistico, eventuali decreti di vincolo, banche dati disponibili e atti depositati presso la Soprintendenza competente. Quando il vincolo diretto è presente, l’iter resta più rigoroso. In questi casi la Soprintendenza mantiene un ruolo determinante e l’intervento dovrà essere valutato con criteri più stringenti.
Integrazione architettonica
La questione centrale, per gli architetti, non è soltanto normativa. È progettuale. Il fotovoltaico e centri storici è un tema che obbliga a ragionare sul rapporto tra tecnologia e immagine urbana.
Un impianto ben integrato può risultare quasi impercettibile o comunque coerente con l’edificio. Una soluzione mal progettata, invece, può alterare la lettura della copertura, introdurre discontinuità visive, generare riflessi o creare un contrasto evidente con il manto tradizionale.
Nei borghi e nei nuclei storici, la copertura è spesso parte del paesaggio. Non si vede solo dall’alto: si percepisce dalle strade in pendenza, dai belvedere, dai campanili, dagli edifici pubblici, dalle piazze. Per questo la valutazione non può fermarsi alla planimetria del tetto. Servono viste, sezioni, fotoinserimenti, analisi dei coni visuali e una scelta accurata dei componenti. Moduli complanari, finiture meno riflettenti, campiture regolari e colori più compatibili possono ridurre sensibilmente l’impatto dell’intervento.
Un’occasione per la riqualificazione energetica degli edifici storici
Il nuovo quadro normativo può incidere anche sulle strategie di recupero del patrimonio edilizio esistente. Molti edifici nei centri storici hanno consumi elevati, impianti datati e margini di efficientamento significativi. La possibilità di utilizzare le coperture per la produzione energetica può diventare un tassello di interventi più ampi.
Per gli architetti, il fotovoltaico può entrare in un progetto integrato che comprende miglioramento dell’involucro, revisione degli impianti, riduzione dei fabbisogni, accumulo, autoconsumo e, dove possibile, partecipazione a comunità energetiche rinnovabili.
Il centro storico non deve essere letto come un luogo fermo, incapace di accogliere innovazione. Può diventare, al contrario, un ambito in cui la transizione energetica viene affrontata con maggiore responsabilità, perché ogni scelta deve misurarsi con la storia e con la forma urbana.
Cosa valutare prima di presentare una pratica
Prima di proporre un impianto fotovoltaico in centro storico, conviene costruire una verifica preliminare accurata.
- Il primo passaggio riguarda il vincolo. Bisogna distinguere tra semplice collocazione in centro storico, vincolo paesaggistico d’insieme e vincolo diretto sull’immobile. Sono situazioni diverse e producono effetti diversi sull’iter.
- Il secondo passaggio riguarda la copertura: orientamento, pendenza, superficie disponibile, stato del manto, visibilità dagli spazi pubblici, presenza di elementi architettonici e possibilità di inserire moduli senza alterare la sagoma.
- Il terzo riguarda il regolamento comunale. Eventuali prescrizioni locali vanno analizzate, ma i divieti generici devono essere confrontati con la nuova disciplina statale sulle aree idonee.
Meno automatismi, più responsabilità progettuale
Il nuovo quadro su fotovoltaico e centri storici non introduce una liberalizzazione priva di regole. Introduce, piuttosto, un cambio di metodo. Gli edifici e le strutture edificate vengono riconosciuti come aree idonee, anche quando ricadono in zona A, e i divieti comunali formulati in modo generico diventano meno sostenibili.
Restano però limiti importanti. Gli immobili con vincolo diretto continuano a richiedere una valutazione più rigorosa. Il parere della Soprintendenza mantiene un peso nell’istruttoria. La compatibilità paesaggistica non può essere liquidata come un passaggio formale.
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