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Requisiti progettisti negli appalti. Per il TAR Lazio il concorso di progettazione non basta

Il TAR Lazio chiarisce quando un concorso di progettazione non può dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti negli appalti pubblici.

Requisiti progettisti negli appalti. Per il TAR Lazio il concorso di progettazione non basta
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Una partecipazione premiata a un concorso di progettazione non può essere considerata automaticamente un servizio di ingegneria e architettura effettivamente svolto quando il disciplinare di gara richiede l’esecuzione concreta di precedenti incarichi professionali. Il principio emerge dalla sentenza n. 13747/2026 del TAR Lazio – Sezione Seconda Bis, pubblicata il 28 luglio 2026, con la quale i giudici amministrativi hanno affrontato una questione di particolare interesse per imprese, progettisti e stazioni appaltanti: quali esperienze possono essere utilizzate per dimostrare i requisiti tecnico-professionali dei progettisti negli appalti pubblici.

La risposta del TAR deve essere letta alla luce della specifica lex specialis della procedura. Nel caso esaminato, il disciplinare richiedeva infatti servizi di ingegneria e architettura concretamente eseguiti ed espletati. La semplice partecipazione a un concorso, anche se conclusa con un piazzamento e un premio, non soddisfaceva quindi il requisito richiesto.

Il TAR Lazio chiarisce quando un concorso di progettazione non può dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti negli appalti pubblici.

Il principio può essere sintetizzato così: se il disciplinare richiede servizi professionali effettivamente eseguiti, una proposta presentata nell’ambito di un concorso di progettazione non è sufficiente, da sola, a dimostrare quel requisito.

Il TAR non mette quindi in discussione il valore professionale o curriculare di un progetto premiato. Il punto è un altro: occorre verificare se l’esperienza dichiarata corrisponda esattamente alla tipologia di attività richiesta dalla documentazione di gara.

Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato che alcune referenze utilizzate dai progettisti dell’aggiudicataria derivavano dalla partecipazione a concorsi conclusi con il secondo posto e l’attribuzione di un premio, ma non dall’affidamento e dalla successiva esecuzione di un vero e proprio incarico professionale.

Da qui la conclusione: quelle esperienze non potevano essere utilizzate per dimostrare i requisiti richiesti dal punto 6.2 del disciplinare.

Il caso

La controversia nasce da una procedura negoziata per un appalto integrato relativo all’adeguamento sismico di un edificio scolastico nel comune di Antrodoco.

Tra le contestazioni sollevate dalla ricorrente figurava proprio il possesso dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati dall’aggiudicataria. La sentenza pubblicata conferma le parti coinvolte, l’oggetto della gara e il risultato della graduatoria.

La distanza tra le due offerte era minima, ma il ricorso poneva un problema che prescindeva dal punteggio: stabilire se alcune esperienze dichiarate potessero essere legittimamente conteggiate per raggiungere le soglie previste dal disciplinare.

Concorso di progettazione e servizio professionale non sono la stessa cosa

Il nodo centrale della decisione riguarda la differenza tra partecipare a un concorso di progettazione ed eseguire un servizio professionale di progettazione.

Nel primo caso il professionista elabora e presenta una proposta nell’ambito di una procedura competitiva. Nel secondo esiste un incarico attraverso il quale viene concretamente svolta una prestazione professionale per il committente.

La distinzione diventa determinante quando il bando richiede espressamente precedenti servizi di ingegneria e architettura espletati.

Nel caso deciso dal TAR Lazio, i certificati presentati dimostravano che i professionisti avevano partecipato alle procedure concorsuali, predisposto gli elaborati richiesti e ottenuto un riconoscimento premiale.

Non dimostravano, però, il successivo affidamento di un incarico né l’esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale.

È questo passaggio, più che il semplice fatto di aver partecipato a un concorso, a determinare la decisione dei giudici.

Cosa sono i servizi di ingegneria e architettura richiesti nelle gare

Il disciplinare oggetto della controversia richiedeva ai soggetti incaricati della progettazione precedenti servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, definitiva o esecutiva oppure alla direzione dei lavori.

Una parte dei requisiti riguardava i servizi svolti nel periodo indicato dalla gara; un’altra riguardava i cosiddetti servizi di punta, riferiti alle categorie e agli importi stabiliti dalla documentazione della procedura.

Il tema si collega più in generale ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce infatti che tra i requisiti di ordine speciale rientrano le capacità tecniche e professionali e che le stazioni appaltanti devono richiedere requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.

Per questo motivo la verifica non può limitarsi al nome attribuito a una determinata esperienza professionale: occorre accertare che quella prestazione corrisponda effettivamente al requisito previsto dalla gara.

Cosa sono i servizi di punta

I servizi di punta servono, in estrema sintesi, a documentare una qualificata esperienza pregressa dell’operatore economico o dei professionisti indicati, secondo categorie, caratteristiche e importi definiti dalla specifica procedura.

Nel caso esaminato dal TAR, il punto 6.2 del disciplinare distingueva l’elenco dei servizi di ingegneria e architettura dai servizi cosiddetti “di punta”.

Ma per entrambe le categorie, osservano i giudici, esisteva un presupposto comune: doveva trattarsi di servizi effettivamente conferiti ed espletati.

Anche la documentazione ANAC predisposta sul tema dei servizi di architettura e ingegneria utilizza espressioni come servizi “espletati” ed “eseguiti” nel disciplinare tipo dedicato ai requisiti di capacità tecnica e professionale.

Un progetto premiato può essere utilizzato come requisito di gara?

Dipende da ciò che prevede la specifica lex specialis.

È probabilmente il punto più importante della sentenza anche per evitare interpretazioni eccessivamente generali.

Il TAR Lazio non afferma che i risultati ottenuti nei concorsi di progettazione siano sempre inutilizzabili nelle gare pubbliche. Stabilisce, invece, che la loro utilizzabilità deve essere verificata alla luce delle condizioni previste dal disciplinare della gara alla quale si partecipa.

Nella vicenda esaminata, la lex specialis non chiedeva genericamente esperienze progettuali o elementi curriculari, ma servizi professionali concretamente espletati.

Proprio per questo i certificati presentati non sono stati ritenuti sufficienti.

Esistono, peraltro, procedure nelle quali il disciplinare disciplina espressamente anche la possibilità di valorizzare determinate partecipazioni a concorsi di progettazione. Questo conferma quanto sia essenziale leggere la clausola della singola gara, anziché applicare automaticamente una regola valida per ogni procedura.

La lex specialis è decisiva nella verifica dei requisiti

Il TAR dedica particolare attenzione proprio al ruolo della lex specialis di gara.

Secondo il Collegio, la possibilità di utilizzare un’esperienza professionale in una procedura di affidamento non può dipendere esclusivamente dalla qualificazione attribuita a quell’attività dall’ente che ha rilasciato il certificato.

Ciò che deve essere verificato è se l’esperienza possieda le caratteristiche richieste dal disciplinare della nuova gara.

Nel caso esaminato, alcuni enti avevano certificato le esperienze come utilizzabili curricularmente oppure avevano previsto forme di assimilazione delle proposte premiate ai servizi di progettazione.

Per il TAR, ciò non bastava a trasformare la natura dell’attività concretamente svolta.

I professionisti avevano partecipato a un concorso ed erano stati premiati, ma non avevano eseguito, nell’ambito di quelle esperienze, l’incarico professionale richiesto dalla successiva gara.

Quali verifiche deve effettuare la stazione appaltante

La pronuncia contiene un’indicazione significativa anche per le stazioni appaltanti.

Quando vengono verificati i requisiti dei progettisti non è sufficiente controllare esclusivamente importi, categorie delle opere, percentuali di partecipazione o presenza formale delle certificazioni.

Prima ancora occorre verificare la natura effettiva del servizio dichiarato.

In altre parole, la domanda da porsi non è soltanto “quanto vale questa esperienza?”, ma innanzitutto “questa esperienza corrisponde al servizio richiesto dalla gara?”.

Nel caso deciso dal TAR, una determinazione successiva della stazione appaltante aveva verificato la corrispondenza tra lavori, percentuali di partecipazione, categorie e importi. Secondo i giudici, però, non era stata affrontata la questione preliminare: stabilire se quelle esperienze potessero realmente essere qualificate come servizi di ingegneria e architettura ai sensi del disciplinare.

Mancanza dei requisiti

Una volta escluse dal conteggio le esperienze maturate attraverso i concorsi di progettazione contestati, i progettisti indicati dall’aggiudicataria non raggiungevano più il requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione.

La conseguenza è stata particolarmente rilevante.

Il TAR ha ritenuto illegittima l’ammissione dell’operatore economico alla procedura e, di riflesso, la successiva aggiudicazione dell’appalto.

È questa la ratio decidendi della sentenza e anche l’elemento da tenere distinto dalle altre contestazioni formulate nel ricorso.

Avvalimento, illeciti professionali e costo della manodopera: gli altri motivi non vengono esaminati

La società ricorrente aveva sollevato anche ulteriori questioni.

Tra queste figuravano la verifica dei requisiti delle imprese ausiliarie, il ricorso all’avvalimento, alcuni precedenti presenti nel Casellario informatico ANAC, la valutazione dei presunti gravi illeciti professionali e la mancata verifica dell’anomalia con riferimento al costo della manodopera.
Su questi temi, tuttavia, il TAR non si è pronunciato nel merito.

L’accoglimento del primo motivo era già sufficiente a determinare l’esclusione dell’aggiudicataria e l’annullamento dell’aggiudicazione. Le altre censure sono state quindi dichiarate assorbite.

La precisazione è importante: non sarebbe corretto utilizzare questa sentenza come precedente per sostenere che il TAR abbia accolto anche le contestazioni relative ad avvalimento, illeciti professionali o manodopera.

Il contratto di appalto diventa inefficace

Al momento della decisione il contratto di appalto era già stato stipulato, il 17 dicembre 2025.

L’annullamento dell’aggiudicazione ha portato il TAR a dichiarare anche l’inefficacia del contratto, richiamando gli articoli 121 e 122 del Codice del processo amministrativo.

La ragione è direttamente collegata alla mancanza del requisito: l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.

La stazione appaltante dovrà quindi riesercitare i propri poteri conformandosi alle indicazioni contenute nella sentenza ed effettuare le conseguenti verifiche previste dalla legge.

Perché il TAR ha respinto la richiesta di risarcimento

L’accoglimento del ricorso non ha invece determinato il riconoscimento automatico di un risarcimento del danno.

La ricorrente aveva prospettato danno emergente, lucro cessante, danno curriculare e perdita di chance, chiedendo una liquidazione collegata all’importo dell’appalto.

Secondo il TAR, però, la domanda non era accompagnata da allegazioni e dimostrazioni sufficientemente specifiche per accertare l’esistenza e l’effettiva consistenza del pregiudizio.

La richiesta risarcitoria è stata quindi respinta.

Cosa cambia per imprese e progettisti che partecipano agli appalti pubblici

La sentenza offre soprattutto un’indicazione operativa: quando si utilizzano precedenti esperienze per dimostrare i requisiti tecnico-professionali in una gara pubblica, non basta verificare che il progetto sia prestigioso, premiato o certificato.

Occorre confrontare puntualmente l’esperienza con quanto richiesto dalla lex specialis.

Un concorso di progettazione può rappresentare un’importante esperienza professionale, ma la sua spendibilità come requisito in un’altra procedura dipende dalla disciplina della gara e dalla natura concreta dell’attività svolta.

Nel caso deciso dal TAR Lazio con la sentenza n. 13747/2026, il disciplinare richiedeva servizi di ingegneria e architettura effettivamente conferiti ed eseguiti. Le partecipazioni premiate ai concorsi non presentavano queste caratteristiche e, una volta eliminate dal computo, è venuto meno un requisito richiesto a pena di esclusione.

Il principio da ricordare è quindi preciso: nei requisiti dei progettisti conta la corrispondenza sostanziale tra l’esperienza realmente svolta e ciò che il disciplinare di gara richiede.

La partecipazione a un concorso di progettazione vale come servizio di ingegneria e architettura?

Non automaticamente. Occorre verificare cosa prevede la lex specialis della gara e se l’attività svolta possiede le caratteristiche del servizio professionale richiesto.

Un progetto premiato può essere utilizzato per dimostrare i requisiti tecnico-professionali?

Può esserlo soltanto quando le condizioni della procedura ne consentono la valorizzazione. Nella gara esaminata dal TAR Lazio non era sufficiente, perché venivano richiesti servizi concretamente eseguiti.

Cosa sono i servizi di punta negli appalti di progettazione?

Sono precedenti servizi professionali utilizzati per dimostrare una qualificata esperienza tecnico-professionale nelle categorie, negli importi e secondo le condizioni stabilite dalla gara.

Cosa succede se il progettista indicato non possiede i requisiti richiesti dal disciplinare?

Se si tratta di un requisito richiesto a pena di esclusione, la sua mancanza può determinare l’esclusione dell’operatore economico e l’annullamento dell’eventuale aggiudicazione.

Una certificazione dell’ente è sufficiente per rendere utilizzabile un servizio in un’altra gara?

Non necessariamente. La certificazione deve essere valutata insieme alla natura concreta dell’attività svolta e alle prescrizioni della nuova procedura.

Qual è la sentenza di riferimento?

È la sentenza TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 13747 del 28 luglio 2026, relativa al ricorso n. 693/2026.

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